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LE SCUOLE DI DIRITTO ROMANO A ROMA

 

Sandro Schipani

(Ordinario di Diritto romano nell'Università di Roma Tor Vergata)

 

1 . Le scuole diverse a R oma nove anni fa . In anno accademico 1999-2000, a Roma, hanno professato l'insegnamento del Diritto romano, nell'Università di Roma “La Sapienza”, i colleghi: Mario Talamanca, Pierangelo Catalano, Luigi Capogrossi Colognesi, Salvatore Tondo, Massimo Brutti (in congedo per mandato parlamentare), Giuliano Crifò, Andrea Di Porto, Antonio Mantello; era stato a suo tempo chiamato come professore di diritto romano, e ora insegna Diritto privato, Antonio Masi; è stato chiamato Oliviero Diliberto (in congedo per mandato parlamentare); nell'Università “Tor Vergata” di Roma, Sandro Schipani, Filippo Cancelli, Giuliana Foti Talamanca; nella Terza Università di Roma Letizia Vacca, Lorenzo Fascione, Leo Peppe; è stato chiamato Vincenzo Mannino; nella Pontificia Università Lateranense, Gianluigi Falchi (non considero qui gli insegnamenti che sono svolti per supplenza, incarico, contratto, ecc. presso la stessa PUL, o presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”-LUISS, o la Libera Università Maria ss. Assunta-LUMSA).

Dei colleghi indicati, Talamanca e Foti Talamanca sono allievi a Roma di Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964); Di Porto e Fascione di Feliciano Serrao (1922), che a sua volta è egli pure allievo di Arangio-Ruiz (ma ha ascoltato anche de Francisci e Albertario). Capogrossi Colognesi è allievo di Edoardo Volterra (1904-1984) (ma ha ascoltato anche Talamanca). Masi è allievo di Giuseppe Branca (1907-1987) (ma ha ascoltato anche Volterra e Talamanca); non in primo grado anche Diliberto, che è allievo di Sitzia a Cagliari, allievo di Masi, va ascritto a Branca (con le integrazioni già sopra svolte e che ha anche personalmente ascoltato altresì Talamanca); così pure Mannino che ha ascoltato anche Talamanca, Masi, Capogrossi, Vacca. Cancelli è allievo di Pietro de Francisci (1883-1971), cui, non in primo grado, ed eccetto che per gli inizi con Cannata a Cagliari, va ascritto anche Falchi, che è maturato con Gabrio Lombardi (1913-1994), il quale ha professato la docenza a Roma, nella Pontifica Università Lateranense, dirigendo ivi altresì ?Studia et documenta Historiae et Iuris? [i] , e, a sua volta, era egli pure allievo di de Francisci. Brutti, Mantello e Peppe sono allievi di Riccardo Orestano (1909-1988); Tondo e Crifò sono allievi di Emilio Betti (1890-1968); Vacca di Carlo Augusto Cannata, a Cagliari, e quindi, in secondo grado, di Giovanni Pugliese (1914-1995). Tutti sono quindi di scuole romane, scientificamente maturati a Roma, eccetto Catalano ed io che siamo allievi di Giuseppe Grosso, dell'Università di Torino.

A loro volta, Volterra, Branca e De Francisci sono allievi di Pietro Bonfante (1864-1932); de Francisci aveva iniziato con Bonfante nel periodo pavese di questi; egli ha avuto, a sua volta un altro allievo che è stato professore a Roma, Guglielmo Nocera (1907-2000), il quale ha ascoltato anche Riccobono. A de Francisci, Volterra, Branca va affiancato Emilio Albertario (1886-1948), anch'egli del periodo pavese del Bonfante, ma chiamato a Roma nel 1931; di Albertario è stato allievo a Roma Giuseppe Lavaggi (1916), che, nella II Università di Roma “Tor Vergata”, ha ormai concluso la sua carriera docente. Orestano è stato allievo di Salvatore Riccobono (1864-1958), vicino al quale, ma non allievo, è stato anche Salvatore di Marzo (1875-1954), formatosi autonomamente a Palermo, e venuto a Roma nel 1934. A differenza dai precedenti, Arangio-Ruiz, benché abbia avuto gli allievi indicati a Roma, dove era stato chiamato nel 1946, era stato allievo di Carlo Fadda (1853-1931) dell'Università di Napoli, anche se con ben diversa impostazione (ricorda però che da lui fu indirizzato allo studio dei papiri greci [ii] ). Anche Betti e Pugliese, non sono essi stessi di scuola romana, essendo allievi di Gino Segré (1864-1942) dell'Università di Torino (Betti apparteneva al periodo di Parma di Segré; Pugliese riconosceva anche un rapporto con Grosso, egli pure allievo di Segré).

Ulteriormente, di questi, Bonfante era allievo di Vittorio Scialoja (1856-1933), mentre Riccobono, dopo gli studi a Palermo, si era formato inizialmente in Germania alla Scuola di Windscheid e di Pernice, avvicinandosi poi a Scialoja, ma rimanendo come professore a Palermo fino al 1931, quando fu chiamato a Roma.

 

2 . Cariche pubbliche Coperte dai romanisti romano . Sapiamo che la dedicarsi alle cariche pubbliche e' una tradizione dei giuristi romani antichi, che ha trasmesso ai romanisti moderni. Di questi colleghi, alcuni hanno ricoperto o ricoprono incarichi accademici o più generalmente pubblici di particolare rilievo: Presidi di Facoltà di Giurisprudenza romane sono stati o sono: Scialoja, de Francisci, Talamanca, Cancelli, Falchi, Vacca; Rettori dell'Università di Roma: de Francisci; Membri del CNR: Orestano, Pugliese, Capogrossi Colognesi; Membri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: Arangio-Ruiz (che ne fu anche Vice-Presidente); Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei: Arangio-Ruiz; Parlamentari: Scialoja, Di Marzo, Branca, Guizzi, Brutti, Diliberto; Membri del C.N.L. o della Consulta Nazionale: Arangio-Ruiz, Volterra; Ministri: Scialoja (di Grazia e Giustizia; della Propaganda; degli Affari Esteri; delegato dell'Italia nella Società delle Nazioni la rappresentò nel Consiglio della stessa); de Francisci (di Grazia e Giustizia); Arangio-Ruiz (di Grazia e Giustizia, e poi della Pubblica Istruzione); Diliberto (di Grazia e Giustizia); Sotto-Segretari di Stato: di Marzo (della Pubblica Istruzione), Brutti (della Difesa e degli Interni); Giudici Costituzionali: Branca, che della Corte è stato anche Presidente, Volterra, Guizzi. Cardinale e Prefetto della Curia Romana: Larraona (della Sacra Congregazione dei Riti).

 

3. Le tendenze politiche dei romanisti delle scuole romane. I romanisti non possono vivere in vacuo,loro naturalmente hanno proprio opinioni politici.A causa dell'influenza di cosmismo del diritto romano, loro sono facili diventare sinisteri.Ma questa regola ha proprio eccezione, nel periodo di Musolini,dei romanisti hanno diventato i facisiti.Per questo, De Francisci e di Marzo, dopo la liberazione di Roma, per gli incarichi ricoperti, di fronte agli esiti tragici e in parte nefandi di scelte politiche che hanno caratterizzato il regime fascista, a seguito di giudizio di epurazione furono collocati a riposo [iii] (nel 1949, de Francisci fu poi reintegrato nella cattedra; di Marzo aveva nel frattempo raggiunto i limiti d'età per il collocamento fuori ruolo).

Riflettendo su de Francisci, Lombardi menziona un significativo fatto: de Francisci, che fu altresì Presidente dell'Istituto di cultura fascista, ?proprio in quegli anni non esitava a prendere decisamente posizione, in quella sede, contro la follia della ‘dottrina della razza', sottolineando come già la popolazione del Lazio preromano fosse costituita da un amalgama di genti diverse, e come la conseguente civiltà si sia sviluppata attraverso i secoli, sotto l'influsso di correnti di provenienza varia? (è questa un'impostazione di de Francisci sulla quale richiama l'attenzione anche Volterra) [iv] . Lombardi si domanda altresì: ?il perché della adesione di de Francisci al fascismo: un desiderio di ordine e di grandezza, per la Patria […]. Non si avvide, de Francisci, che […] l'ordinamento stesso sarà di per sé corruttore , perché strutturalmente negatore del bene supremo della libertà? e, con riferimento alle ?caratteristiche dell'uomo?, acutamente indica: ?[De Francisci] alla Università di Roma era stato chiamato da una Facoltà di Giurisprudenza costituita da grandi maestri, quasi tutti di impostazione liberale. E ‘liberale' fu e rimase egli stesso, nel profondo - un liberalismo ottocentesco di élite , non conciliato con il suffragio universale?. Lombardi inquadra così la scelta individuale nel più esteso problema, centrale nella politica e nella scienza giuridica, del moderno processo di reingresso delle ‘masse' nella vita politica, o, piuttosto, della rivoluzionaria rivendicazione da parte del popolo del suo ruolo nella res publica , dei principi etici e degli schemi giuridici necessari, della inadeguatezza della prospettiva liberal-moderata dello Stato; problema cui non solo il fascismo ha dato risposte inaccettabili; e problema anche certo non remoto dalla riflessione che, sotto il profilo scientifico, il de Francisci ha condotto per tanti decenni sullo Stato, sul fondamento del potere, carismatico o legale, e sulle crisi, indagando, da giurista e romanista, le radici giuridico-istituzionali su cui si inseriva l'esigenza di tale ‘conciliazione' e proponendo l'elaborazione di un'ipotesi ricostruttiva di ‘tipi'. Volterra ha invero sottolineato che tali studi ?non hanno inciso? sul movimento scientifico posteriore [v] . Con la mancanza di seguito, è forse anche mancato un adeguato serrato confronto e bilancio scientifico delle tesi sostenute; un approfondimento che fosse al livello dello studioso, del giurista, e della dimensione e permanente consistenza ed urgenza del problema, che ha bisogno da parte dei romanisti non solo di doverosa attenzione alle persone concrete, o di storia, ma di queste dentro alla volontà di prospettive giuridiche (come accennerò infra , dobbiamo a P. Catalano ora i contributi più importanti per un'altra, diversa lettura metodologica e contenutistica del diritto pubblico romano da cui scaturiscono i principi di quello che è stato chiamato ‘costituzionalismo latino').

 

4. Il contributo delle scuole di Scialoja

4. 1 . Fondazione dell'istituto di diritto romano e di Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano

Scialoja aveva creato, nel 1888 l 'Istituto di diritto romano, una associazione privata, con cui si era fusa fin dall'inizio la Società italiana per l'incremento degli studi romanistici, promossa dal Landucci (Padova), ma sostenuta da Filippo Serafini, già ricordato, direttore, dopo l'Ellero (1833-1933), dell'?Archivio Giuridico?. (L'Istituto di diritto romano, dei diritti dell'Oriente mediterraneo, e di storia del diritto, quale articolazione dell'Università, sorge solo nel 1935-36; del 1937 è il primo volume della prestigiosa collana delle pubblicazioni dell'Istituto). Frutto duraturo dell'Istituto di Scialoja, oltre all'operazione di egemonia accademica con esso realizzata, era il ?Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano?, pubblicato per cura del Segretario perpetuo Scialoja stesso(?Studi e Documenti di Storia e di diritto? aveva smesso la sua pubblicazione nel 1904).

Nel 1925, del ?Bullettino? veniva pubblicato il volume XXXIV, Fasc. I-IV, con articoli di S. Solazzi, B. Loreti-Lorini, G. Segrè, A. Guarneri Citati, G. Donatuti, E. Betti, P. de Francisci, la appartenenza dei quali a diverse sedi universitarie italiane e scuole, ne esprime il carattere di luogo di dibattito e voce della romanistica nazionale (un necrologio di Betti per E. Zittelmann, è segno di rapporti che vanno oltre tali confini, e che in altri numeri si concretizzano anche nella pubblicazione di articoli di romanisti non italiani).

4.2. Aumento della tipicita' delle fonti da utilizzare nella ricerca.

Sulla linea di una attenzione già presente in Alibrandi, oltre che risalente alla tradizione degli studi di diritto romano a partire dagli Umanisti, e diffusa a livello internazionale, Scialoja, per la stessa apertura dei suoi interessi, aveva promosso l'estensione delle fonti da utilizzare nello studio storico del diritto romano, includendo in esse quelle letterarie, epigrafiche, papirologiche, archeologiche ecc., anche se l'uso era circoscritto in studi specialistici (E. de Ruggiero, ordinario di Archeologia nella Facoltà di lettere e filosofia, ?ma di cui sono noti gli interessi per la storia giuridica e istituzionale? [vi] , era stato voluto fra i fondatori dell'Istituto fondato da Scialoja, fra i cui soci onorari erano altresì: Giambattista de Rossi, archeologo ed epigrafista, e Giuseppe Fiorelli, archeologo, l'inserimento dei quali esprimeva una apertura all'antichistica che superava l'ambito dei giuristi; e poi R. de Ruggiero, figlio dell'archeologo, che vinse il concorso ed ebbe la cattedra a Cagliari di Istituzioni di diritto romano, ma succesivamente passò al diritto civile ecc.); d'altro canto, questa impostazione è stata proseguita anche nell'ambito dell'attività dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, e poi alla Pontificia Università Lateranense, da studiosi come G. Gatti, che vi insegnò Diritto romano e fu anche direttore del Museo Nazionale Romano [vii] ; A. Silvagni, che vi insegnò Epigrafia giuridica.

4.3. Fare la storia del diritto romano diventare un corso indipendente

Nell'insegnamento del diritto romano, separata la Storia del diritto ‘italiano' [viii] , il nuovo ?corso di Storia del diritto romano tratta del diritto pubblico e privato dei romani dalle origini fino a Giustiniano? [ix] , introducendo un riferimento alla positio huius studii quod ad statum rei romanae spectat , nel quadro di una visione d'insieme che chiama in causa le origini e la totalità dello sviluppo, e che la Storia del diritto romano ( 1a ed., 1903) di P. Bonfante aveva tradotto in una, rimasta esemplare, lettura dinamica e unificante di tutto l'ordinamento giuridico, dalle origini, nella sua organicità ed evoluzione scandita da crisi e interrelata con quella delle forme politiche e sociali (in modo ?circolare? [x] ), lettura nella quale aveva realizzato il superamento della semplice dimensione diacronica della esposizione storica per indagare ?le leggi evolutive e i significati della storia del diritto? [xi] .

4. 4. Aprire le nuove sfere di ricerca

Queste nuove sfere sono come segue: Problematica delle fonti c.d. non giuridiche e dei rapporti con discipline storiche; problemi delle origini; storia del diritto pubblico e privato; società e diritto; analisi critica delle fonti giuridiche per ricostruire il diritto che in esse consta, e metodo interpolazionistico; giusantichistica e studio dei diritti dell'Oriente mediterraneo, sono quindi la serie di principali problematiche. Esse ruotano intorno a una bipartizione più risalente nello studio del diritto romano, come studio essenzialmente del Corpus Iuris o ricostruzione attraverso ogni possibile fonte della sua formazione e vicenda, nel suo contesto. Questa bipartizione, ancora più semplificativa dell'elenco precedente, comporta imprecisioni, ma coglie, a mio avviso, il nucleo fondamentale derivante dal significato che ha nel nostro sistema giuridico l'opera di Giustiniano, e va tenuta presente. Non ho peraltro la competenza per toccare tutte le problematiche indicate, anche solo con cenni; inoltre, se lo facessi, utilizzerei molto più tempo (e cartelle di testo scritto) di quanto ho a disposizione.

4. 4.1 . La ricerca sulle origine dell'istituti del diritto privato di De Francisci.Nel suo volume prim o della Storia del diritto romano ,D e Francisci ha fatto questo tipo di ricerca sulle res mancipi e nec mancipi , sulla familia e le gentes , sulla potestas del pater familias , sulla successione ereditaria, sull' heredium , sull'usucapione, sulla genesi dell'obbligazione, ecc. (Bonfante, Marchi, Betti, Arangio-Ruiz, Perozzi e alla letteratura tedesca e anche francese su tali argomenti) i cui risultati vengono discussi, assimilati e a volte rimessi in discussione in pagine preziose. Soprattutto inoltre, se pur de Francisci proveniva da temi essenzialmente privatistici [xii] , egli, certo provocato anche dall'oggetto del corso di Storia del diritto romano, manifesta qui l'inizio dei suoi generali interessi per i grandi temi del diritto pubblico, dall' imperium , e suo fondamento, ai collegi sacerdotali ecc., e per la più vasta gamma dei temi della storia politica culturale sociale, che diventeranno dominanti, e andranno oltre la considerazione della esperienza di Roma, tanto che ritengo si possa considerarlo come lo studioso delle scuole romane che più ha operato, da giurista e (o ?) da grande ?umanista?.

4. 4.2 . Lo studio del diritto pubblico Nocera et altri. Nocera è tra i primi juristi che si hanno dedicato allo studio del diritto pubblico romano c on grande indipendenza di impostazioni: a Il tribunato della plebe ha dedicato il suo primo articolo; a Il potere dei comizi e i suoi limiti la sua prima monografia, ed al ius publicum è legata la sua produzione più significativa, nell'ambito della quale da ultimo Il binomio pubblico - privato nella storia del diritto [xiii] ; Lombardi poi ha dedicato due volumi alla chiarificazione del concetto di ius gentium [xiv] Per i secondi, penso agli studi di Crifò, ad es. sull' exilium , su libertà e uguaglianza, sulla cittadinanza [xv] , nonché alle due opere di carattere generale di storia del diritto pubblico romano, dello stesso Crifò, e di Tondo [xvi] , in entrambe le quali ultime si è compiuta la separazione dell'esame del diritto pubblico da quella del diritto privato.

4.4.3 . La ricerca di De Francesi sul rapporto tra d iritto e società . In de Francisci, si sviluppa un importante ripensamento e superamento delle ?dottrine dell'evoluzionismo e del positivismo sociologico?, ed altresì una tensione dialettica resistente allo storicismo: vi è l'attenzione alla ?scienza del diritto come conoscenza storica della fenomenologia giuridica? e ?l'arte di realizzarlo?, cioè, la dogmatica, come ars iuris , ed infine altresì una possibilità di ?scienza giuridica di secondo grado, al di sopra e al di là di tali due delineate positiones? ; vi è il riconoscimento ?che lo spirito umano è una realtà che vive nella storia, che si nutre di storia e che, se si vuole, subisce la storia?, ma anche l'affermazione che ?possiede una essenza eterna? per cui attraverso uno ?studio ampio e metodico, materiato di storia, è da sperare che un giorno si riesca a penetrare nell'intimità dell'attività giuridica, e di afferrare i modi del suo realizzarsi, i procedimenti della sua produttività? [xvii] .

4.4.4 . Analisi critico-storico-dommatica delle fonti giuridiche e ricostruzione del diritto che consta in esse. In questo campo, la persona piu' importante e' Bonfante , nel suo sopra ricordato Corso , in cui l'indagatore dei problemi di origine, l'autore del metodo ‘naturalistico', di cui ho accennato, si confronta invece essenzialmente con la codificazione di Giustiniano, e, avvalendosi dei risultati di anni di lezioni e di corsi monografici sui principali istituti del diritto romano, percorre le diverse periodizzazioni che aveva sinteticamente proposto nelle Istituzioni , nel Diritto romano , e nella Storia circa un quarto di secolo prima, dedicandosi ad una sistematica ricostruzione dell'insieme degli istituti del diritto privato, in cui la ricostruzione storico dommatica e i problemi della critica interpolazionistica non sono separati dalla sensibilità al rapporto fra diritto romano e diritto attuale. Il distacco dalla tradizione pandettistica viene compiuto per cercare un arricchimento delle prospettive di essa: ?pur lasciando alla storia e alla critica storica un largo posto, io - scrive il Bonfante nella “Prefazione” al primo volume, e all'intero corso - non ho creduto di allontanarmi essenzialmente dal metodo pandettistico: e mi propongo di disegnare il diritto giustinianeo con quella larghezza che merita, ripigliando e ridiscutendo al lume della storia e della critica delle fonti le controversie tradizionali e le dispute nuove?.

4.4.5 . Lo studio su interpolazione. Intorno all'applicazione di tale metodo interpolazionistico, si sviluppa successivamente il grande scontro fra Albertario e Riccobono, che si collega allo spostamento dell'interesse verso la ricostruzione del diritto classico.

Albertario invero sviluppa fino ad estreme conseguenze un uso di strumenti di critica del testo posti a fuoco nell'ambito del metodo interpolazionistico e, di fronte all'accresciuta quantità di problemi testuali e pluralità di impostazioni giuridiche contraddittorie che essi stimolavano a riscontrare nelle fonti in rapporto ai diversi istituti, rimanendo legato ad una concezione del diritto in base alla quale gli era possibile ricomporre solo distinti ordinamenti, tende a ridurre il diritto classico ad un assai semplice insieme di elementi, nel quadro della contrapposizione diritto classico-diritto giustinianeo.

Riccobono, che pure aveva condiviso i risultati del metodo interpolazionistico in una prima fase dei suoi studi, se ne era poi allontanato per reazione di fronte agli eccessi che tale metodo palesava, e soprattutto, secondo una persuasiva osservazione [xviii] , per le conseguenze di essi sotto il profilo contenutistico, di esclusione di una serie di contenuti dall'ambito del diritto romano classico, che veniva proposto come modello di ogni diritto, e di taluni dei cui valori appunto rivendicava l'eternità.

il contrasto metodologico e contenutistico assai sommariamente ricordato , sorretto dall'uso di tali due prestigiosi strumenti di discussione scientifica, spaccò in due una consistente parte della romanistica italiana.

4.4.6 . Giusantichistica e studio dei diritti dell'Oriente mediterraneo. Ho già richiamato l'impostazione emersa a Roma con la Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo che chiudeva il periodo delle incertezze di orientamento iniziali e le polemiche che le hanno accompagnate. L'attenzione agli altri diritti antichi ha poi avuto puntuale specificità, sia che venisse dedicata attenzione al diritto romano in Egitto, alla ricca documentazione relativa alla sua applicazione contenuta nei papiri, ed all'eredità del precedente diritto che continuava a vivere in un incontro il cui studio è significativa vicenda del sistema; sia che si rivolgesse ai diritti greci, o agli altri diritti dell'Oriente mediterraneo. La figura e l'opera di Arangio-Ruiz domina lo studio della prima linea di problematiche [xix] ; egli ebbe ad allievi Giuseppe Flore, che preferì la carriera di magistrato pervenendo a primo presidente della Corte di Cassazione, e successivamente G. Foti Talamanca, che si dedica al processo civile nell'Egitto greco-romano [xx] . Ai diritti greci M. Talamanca ha dedicato più che l'attenzione connessa alla rassegna già citata [xxi] . I contributi di Volterra (dallo Studio sull' arrha sponsalicia del 1927 e del 1929 e dalla immediatamente successiva monografia sulla Collatio legum Mosaicarum et Romanarum al corso Diritto romano e diritti orientali , alla Prolusione romana del 1952 al Corso di lezioni dei Diritti dell'Oriente mediterraneo del 1970) hanno segnato l'indirizzo degli studi sui diritti orientali ?nel senso del riconoscimento della pluralità delle culture, da definire ciascuna nella propria identità? [xxii] , e con una posizione di rilevanza unica [xxiii] ; ma il riassorbimento di taluni di questi settori nell'ambito degli interessi dei non giuristi (romanisti) è latente, salvo per il diritto ebraico. Non può essere omesso, con riferimento a queste aree tematiche, il riferimento all'opera scientifica svolta da V. Capocci, già ricordato, relativa allo studio del ius graeco-romanum , che però non si inserisce in un discorso di scuole [xxiv] . Da ultimo, l'Istituto Utriusque Iuris, su cui torno tra poco, ha pubblicato un volume sulle provincie orientali dell'Impero romano [xxv] .

 

5.Bilancio dei risultati della scuola di Scialoja

5.1 . Dal punto di vista metodologica. La prospettiva cd. storica, che si è sviluppata nella scuola di Bonfante, e dal suo incontro con quelle costituite da Riccobono e da Arangio-Ruiz, viene percepita come una liberazione che consente alla romanistica di riaprire poco a poco le prospettive che l'oggetto del suo studio, la materia, le fonti, la grande vicenda del sistema nella età della sua formazione, poneva a disposizione. Innumerevoli sono i contributi, dalla mirabile storia del diritto pubblico, alla considerazione de rapporti del diritto romano con i diritti che veniva incontrando nell'Oriente mediterraneo, e che avevano avuto la loro vicenda ad esso esterna; dalla ricostruzione della famiglia romana, dal matrimonio, alla proprietà, ai contratti innominati, all' exilium ; dalle XII Tavole alle vicende dei testi in età tardo antica ecc. Il confronto metodologico sull'interpolazionismo, in quest'ottica, è anch'esso un momento di arricchimento. Come lo è poi la ricerca sulle vicende dei testi, e quella sul vero oggetto della ricerca del diritto romano classico che si indaga attraverso l'analisi dei testi del Corpus Iuris. Esterno alle scuole romane è rimasto il discorso sulle biografie e ideologie dei singoli giuristi, sviluppato essenzialmente da una delle scuole napoletane, ma ad esse è propria la valorizzazione puntuale della discussione dei giuristi, del ius controversum , e dell'innestarsi delle diverse soluzioni, e delle discussioni su quelle relative alle precedenti fattispecie per diversi profili simili, sulle strutture argomentative utilizzate per elaborare gli istituti, ecc.

5.2 . Dal punto di vista di pratica. Scialoja e' il fondatore dell'Istituto per l'Unificazione del Diritto Privato-Unidroit. Era un romanista che lo concepiva, che offriva la base scientifica e la prospettiva. Era il sistema del diritto romano, vitalmente comune e universalisticamente aperto, che costringeva Scialoja a dare una risposta che controbilanciasse la chiusura nazionalistica. Si sarebbe operato però secondo un modello contemporaneo, che utilizzava elementi del diritto romano, incorporandone molti, ma rompendo e ricomponendo in termini propri la grande prospettiva universalistica di esso, che faceva centro sulle persone e sui popoli. Scialoja cercava di interpretare i tempi: ?L'unità del diritto era uno dei lati in cui si manifestava l'unità del mondo romano. La società moderna a datare dal secolo XIX ha intrapreso un cammino che mena quasi a ricostruire quell'antica unità […] La tendenza alla comunione del diritto si manifestava nei trattati […] Tuttavia gli ostacoli sono molteplici e gravi. Un ostacolo è il concetto che la scuola storica tedesca esaltò sino a farne un preconcetto e un pregiudizio per più aspetti fatale, che il diritto debba essere la genuina espressione della coscienza nazionale […] Un altro ostacolo è la natura del diritto in relazione allo Stato moderno. Questo ha assunto in modo esclusivo, geloso, la formazione del diritto: la considera come una propria prerogativa […] Giova quindi mettersi sopra una nuova via […]? [xxvi] . a classe dominante? [xxvii] ).

Ritengo qui di evidenziare la prospettiva secondo cui il punto concreto di vista da cui ci si pone nello studio del diritto romano, che è tanto radicato nella vita dei popoli che lo fanno proprio, concorre alla maturazione scientifica dello studio stesso, e solo quindi allargando i partecipanti al dibattito e inglobando nuovamente anche quelli appartenenti ad aree diverse dall'Europa Occidentale, il diritto romano e il suo studio, anche proprio quello qui svolto a Roma, si dispiega in modo pieno [xxviii] .


[i] Lombardi era professore altresì nell'Università di Pavia; i dati citati, e specificamente la direzione della rivista, mi inducono a ritenerlo appartenente altresì alle scuole romane, a differenza di altri numerosi docenti di tale Università ai quali sono stati affidati degli incarichi di insegnamento romanistici che hanno pur svolto con competenza e prestigio.

[ii] V. Arangio Ruiz , In memoria di Carlo Fadda , in Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda, Cagliari-Sassari 1955 , Milano, 1968, p. 19.

[iii] G. Lombardi , Pietro de Francisci , in ?SDHI?, XXXIX, 1973, p. 22 ricorda di aver parlato del provvedimento relativo a de Francisci con Arangio-Ruiz, che, come Ministro, lo aveva firmato: ?Me ne parlò Arangio-Ruiz, angosciato. "Era un dovere d'ufficio", dissi io [Lombardi]. "Ma se l'avessi ritenuto ingiusto - ribattè, nel suo rigore Arangio-Ruiz - avrei dovuto dimettermi da Ministro, per non firmare". Ma in fondo, in quelle circostanze, era giusto [il corsivo è nel testo] firmare. C'era una responsabilità oggettiva soprattutto quale Ministro […]. Nessuno aveva potuto dire alcunché sul modo con cui era stato adempiuto a quella funzione; ma la funzione c'era stata?. E. Volterra ( L'opera scientifica di Pietro de Francisci , in ?BIDR?, LXXIV, 1978, p. 35) ha osservato che de Francisci: ?ricoperse varie alte cariche durante la dittatura fascista, ma non dimostrò mai spirito di faziosità e di intolleranza verso chi professava opinioni diverse ed ostili, né mai si valse del potere per farsi complice di ingiustizie o di illegalità, e non di rado si adoperò per aiutare perseguitati?; e poi ha ricordato altresì che ?fu reintegrato nel suo posto [di insegnamento della Storia del diritto romano] per provvedimento ministeriale a petizione di molti romanisti italiani?.

[iv] G. Lombardi , op. cit. , pp. 19 s.; E. Volterra , op. cit. , pp. 12 ss.

[v] E. Volterra , op. cit. , pp. 28 e 32.

[vi] M. Talamanca , Un secolo di ?Bullettino? , in ?BIDR?, XCI, 1988, p. XXXV. E. De Ruggiero cominciò a pubblicare il Dizionario epigrafico di antichità romane , Roma, 1895-…; suo è il saggio L'arbitrato pubblico in relazione con il privato. Studio di epigrafia giuridica , Roma, 1893.

[vii] Cfr. di lui Dell'utilità che lo studio del diritto romano può trarre dall'epigrafia , in ?Studi e documenti di storia e diritto?, 1885, pp. 3 ss.

[viii] Cfr. E. Patetta , Storia del diritto italiano. Introduzione , ed. postuma a cura di Bulferetti , Torino, 1947, pp. 180 ss.; S. Schipani , Sull'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano in Italia , in Il modello di Gaio nella formazione del giurista, Atti del Convegno torinese in onore di S. Romano , Milano, 1983, pp. 158 ss. e 165 (= in Idem , op. cit., 1999, pp. 238 ss.e pp. 243 n. 34 e 42.).

[ix] Reg. Coppino (?Racc. ufficiale leggi e decreti?, LXXVIII, 1885, pp. 4673 ss.).

[x] L. Capogrossi Colognesi , Modelli di Stato e di famiglia nella storiografia dell'800 , Roma, 1994, p. 171 ss.

[xi] F. Casavola , L'insegnamento romanistico nel novecento , in ?Index?, XXII, 1994, p. 586 s. Cfr. anche E. Betti , Pietro Bonfante, Prefazione alla ristampa della IV edizione della Storia del diritto romano , in P. Bonfante , Opere Complete , I, Storia del diritto romano , I, Milano, 1958, pp. vii ss.

[xii] Cfr. Synallagma. Storia e dottrina dei contratti innominati , Pavia, 1913 e 1916; Il trasferimento della proprietà, Storia e critica di una dottrina , Padova 1924.

[xiii] Napoli, 1989 (rist.1992).

[xiv] Milano, 1946 e 1947.

[xv] G. Crifò , Su alcuni aspetti della libertà in Roma , Modena, 1958; Idem , Ricerche sull''exilium' nel periodo repubblicano , Milano, 1961; Idem , L'esclusione dalla città. Altri studi sull' exilium romano , Perugia, 1985; Idem , Libertà e uguaglianza in Roma antica. L'emersione storica di una vicenda istituzionale , Roma, 1984; Idem , Civis : la cittadinanza tra antico e moderno , Roma-Bari, 2000 .

[xvi] G. Crifò, Lezioni di Storia del Diritto romano , Bologna, 1994 (u.ed., Bologna, 2000). S. Tondo , Profilo di storia costituzionale romana , Parte I-II , 2 vol., Milano, 1981, 1993.

[xvii] Cfr. in ?RISG?, 86, 1949, pp. 96-100.

[xviii] M. Talamanca , op. cit. , 1988, p. CXL

[xix] Sulla ricerca in questo settore prima di Arangio-Ruiz, cfr. Pivano , Gli studi della papirologia giuridica e la scienza italiana , in ?Aegyptus?, 1923, 265 ss.

[xx] G. Foti Talamanca , Ricerche sul processo nell'Egitto greco- romano , I-II/1, Milano, 1974-1979.

[xxi] M Talamanca , L'arra nella compravendita in diritto greco e in diritto ormano , Milano, 1953.

[xxii] F. Tessitore , Diritto romano e diritti orientali. Teoria e metodologia della storia , in ?Index?, XXVIII, 2000, 39, a proposito di E. Volterra Diritto romano e diritti orientali , Roma, 1937 (rist. con nota dell'A. [1983] e Introduzione di D. Piattelli , Napoli, 1999).

[xxiii] M. Talamanca , Edoardo Volterra (1904-1984) , in ?BIDR?, LXXXVIII, 1985, p. 58 (ivi, pp. LXXIX ss., anche l'elenco completo degli scritti).

[xxiv] Cfr. notizie e bibliografia in La pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli , Roma, 1963, pp. 241 s. (voce a cura di G. Lombardi ).

[xxv] O Bucci, Le provincie orientali dell'Impero romano. Una introduzione storico-giuridica , Roma, 1998.

[xxvi] V. Scialoja , L'intesa giuridica tra la Francia e l'Italia , in ?Rivista di diritto civile?, 2, 1918, pp. 134 ss (rist. in Scritti Giuridici, IV, Roma, 1933, 191 ss.) .

[xxvii] Esame di coscienza di un giurista europeo , e Estrastatualità del diritto civile , conferenze pronunciate in Argentina, a Córdoba e Buenos Aires, e in Studi giuridici , III/1, Milano, 1960, p. 768 e p. 760.

[xxviii] Cfr. S. Schipani , Congresso a Buenos Aires , in ?Labeo?, XXII, 1976, pp. 435 s. Nel 1977 poi a Lipsia, in un Colloquio con i romanisti dell'Europa Orientale, avevo sottolineato che ?solo reincludendo i filoni del sistema giuridico romanistico svoltisi in aree tanto ampie e diverse sotto tanti profili, economici, sociali cultuali e politici, la tradizione romanistica arricchirà la propria dinamica interna, la capacità di comunicare, di discernere e proporre contributi di esperienza che si innestino in modo aderente alla realtà, nel vivo delle contraddizioni attuali, e promuovano in modo reale e non astratto quell'allargamento di orizzonti necessario, e di conseguenza anche la maggiore capacità di incidere nella cultura giuridica di ciascun paese in termini critici e costruttivi? ( op. cit. , 1979, pp. 143 ss.).

 

 

 

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